Art. 1.
(Definizioni).

      1. Per operazione di «fusione a seguito di acquisizione attraverso indebitamento» si intende l'insieme di operazioni finanziarie preordinate all'acquisto di una società, ricorrendo alla capacità di indebitamento della stessa. Tale operazione si articola all'interno dei seguenti elementi essenziali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2357, 2357-bis, 2357-ter, 2357-quater, 2358 e 2501-bis del codice civile: costituzione di una società, di seguito denominata «newco», secondo le forme previste dalla legislazione vigente in materia, che ricorrendo a prestiti garantiti e non garantiti raccoglie i fondi sufficienti per l'acquisto del patrimonio o delle azioni di altra società, di seguito denominata «target», e si conclude con la fusione tra le due, tramite incorporazione.
      2. Le piccole e medie imprese e le imprese artigiane, individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, non quotate in borsa, in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, o in stato di liquidazione volontaria o ammesse a procedura concorsuale, e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, possono essere oggetto dell'operazione di fusione a seguito di acquisizione attraverso indebitamento, di cui all'articolo 2501-bis del codice civile, con le agevolazioni previste dall'articolo 3, secondo i requisiti stabiliti dall'articolo 2 e con le modalità fissate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.